Alta Corte per
Decisione 7 dicembre
1951 - 18 marzo 1952, n. 50
sul ricorso del Presidente della Regione
contro la legge 17 luglio 1951, n. 575, concernente: « Ratifica senza
modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11
maggio 1947, n. 378 e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 28
gennaio 1948, n. 76 concernente diritti e compensi al personale degli uffici
dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei Conti
Presidente: SCAVONETTI; Relatore ed Estensore: STURZO; P. M.: EULA Regione Siciliana: (Avv. SALEMI) - Presidenza Consiglio (Avv. St. CALENDA)
(omissis)
La legge statale del 17 luglio 1951, n. 575, con la quale venivano
ratificati i decreti legge 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76, il
primo senza modificazioni e il secondo con modificazioni, concernente
diritti e compensi al personale dipendente dai Ministeri delle finanze e
del tesoro, al titolo X dellallegato F.: « Servizi della Corte dei Conti,
dispone: «Per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli uffici di
riscontro della Corte dei Conti, presso i provveditorati alle opere pubbliche, nonch
presso le regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1000 lire o
frazione di 1000 lire; diritti e compensi lire 4. Il Presidente della Regione
Siciliana ha impugnato tale disposizione come illegittima per
due motivi: il primo riguardante la interferenza nella potest
legislativa della Regione, cui spetta, per lart. 36, la competenza a
deliberare sui tributi da imporre, riscuotere ed amministrare, con eccezione di
quel che lo stesso art. 36, 2 comma, riserva allo Stato, per il fatto che la
disposizione surriferita include i mandati e ordinativi ammessi a pagamento «presso
le Regioni, senza fare esclusione della Regione Siciliana; il secondo motivo
di impugnativa riguardante la esclusione (una volta ammessa la legittimit
della imposizione) dalla partecipazione al fondo costituito da tali diritti del
personale statale comandato presso
Lavvocato dello Stato nella memoria scritta aveva rilevato
preliminarmente che il ricorso della Regione non poteva essere trattato perch
quello depositato il 22 agosto fu ritirato e quello depositato il 27 agosto era
fuori termine. Ma avendo laltra parte chiarito che il 26 agosto cadeva in
giorno domenicale e quindi era nei termini il deposito del ricorso fatto nel
giorno successivo, la eccezione stata ritirata in
udienza. Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto che i diritti e
compensi casuali non sono classificabili come tributi e quindi non
applicabile al caso lart. 36 dello Statuto, a parte che il fatto che lAlta
Corte per
Fermandosi sul secondo motivo del ricorso per il fatto della mancata
osservanza dellart. 14, lett. q) dello Statuto, per il quale si pretende la
partecipazione al fondo dei casuali del personale regionale, ne esclude il
carattere costituzionale e quindi la competenza dellAlta Corte a decidere: e
nel merito, ritiene inammissibile sia la gestione del fondo da parte della
Regione sia la distribuzione al personale regionale proprio
o comandato, al quale
IN DIRITTO
Premesso che la disposizione impugnata dal Presidente della Regione
Siciliana riguarda la imposizione del 4 per mille per
ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento presso
Le funzioni della Corte dei Conti hanno per scopo lesame dellattuazione
del principio della legittimit degli atti amministrativi e la tutela del pubblico
erario; e in particolare, per quanto attiene ai mandati e gli ordini di
pagamento, si esplicano accertando che siano stati osservati legge e
regolamenti: sono quindi funzioni di carattere pubblico. La nuova norma, dellimposizione di una percentuale del quattro per
mille sui mandati e sugli ordinativi che
Ma nei casi in esame, previsti dai decreti del 1947 e 1948 e dalla legge
di ratifica modificativa, sovrasta lesigenza di pubblico interesse (rilevanti
quelle connesse con i servizi indicati ne1 titolo V della stessa tabella);
pertanto le ritenute, nelle varie misure ivi fissate, che costituiscono un
complesso di imposizioni, per un importo notevole (per quanto non esattamente
precisabile, non essendo la somma versata fra le entrate di bilancio dello
Stato) sono gi indice del loro carattere impositivo pubblicistico. Altro
indice di tale carattere dato dal fatto che si fanno partecipi al gettito di
tali « diritti e compensi non solo gli impiegati che prestano effettivamente
il servizio, ma, assieme, tutte le categorie similari di impiegati locali e
centrali con la esclusione di coloro che fruiscono del
trattamento economico dei magistrati o di particolari compensi o benefici
economici, nonch il coniuge, il genitore, il figlio celibe o nubile convivente
quando uno della famiglia ammesso alla ripartizione ed esclusi coloro per i
quali ricorrano motivi di demerito (artt. 16 e 25 del D. L. 28 gennaio
Accertata la natura di tassa della nuova imposizione dei 4 per mille sui mandati e ordinativi di pagamento anche delle regioni, occorre, procedendo allesame del ricorso del Presidente della Regione Siciliana, verificare se la sua estensione alla Sicilia importi violazione dellart. 36 dello Statuto. Questo articolo stabilisce che «sono riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto ; mentre ogni altra imposizione tributaria sotto qualsiasi titolo di competenza della Regione. La quale competenza riguarda la imposizione, la riscossione, lamministrazione e la destinazione delle relative entrate. QuestAlta Corte ha fissato due principi al riguardo: il primo, che la legislazione tributaria dello Stato di natura unitaria e organica e quindi si estende alla Regione Siciliana; il secondo, che le leggi dello Stato, le quali hanno applicazione in tutto il territorio nazionale, entrano in vigore anche in Sicilia, salvo il diritto alla Regione di statuire con leggi proprie anche in materia tributaria, siano coteste leggi modificative di leggi statuali esistenti ovvero innovative su materie di spettanza della Regione stessa. Daltro lato per lo Statuto spetta alla Regione il diritto di far valere davanti lAlta Corte lillegittimit delle leggi statali che violano la sfera di sua competenza statutaria. Ora lo Statuto siciliano attribuisce alla Regione, senza possibilit di eccezione (tranne che venga statuito con legge costituzionale) il diritto di riscossione di tutti i tributi che non siano quelli indicati come riservati allo Stato, e cos pure il diritto di amministrare le somme ricavate dalle imposte quale ne sia la destinazione, libera o vincolata. Nel caso in esame la legge che impone la ritenuta del 4 per mille sui mandati e ordinativi estesa alla Regione Siciliana dallinciso « presso le regioni , risulta illegittima in quanto la riscossione, lamministrazione e la destinazione sono sottratte al potere della Regione Siciliana, essendo che il prelievo del per 4 mille fatto sui mandati e ordinativi della stessa Regione Siciliana, va al fondo nazionale gestito extra bilancio dal ministero indicato dalla legge stessa e destinato al personale statale con esclusione di quello che dipende dalla Regione o vi presta servizio comandato. Si verifica con ci la distrazione di fondi che per lo Statuto siciliano spetterebbero alla Regione. Ma poich ai fini della legge 17 luglio 1951, n. 575 nei riguardi del disposto del n. 1 della tabella X dellallegato F e la relativa riscossione, gestione e destinazione di fondi risultano organicamente connesse, la illegittimit si estende alla stessa competenza legislativa dello Stato, dal cui atto derivano lesi i diritti statutari della Regione siciliana. Devesi ritenere pertanto illegittima la imposizione nel territorio siciliano di quei tributi e tasse, anche a destinazione prestabilita, la cui riscossione, il cui gettito e la cui amministrazione, non spettino alla Regione.
P. Q. M.
LAlta Corte accoglie il ricorso della Regione Siciliana dichiarando
illegittima la disposizione della legge 17 luglio 1951, n. 575 limitatamente al
titolo X dellall. F. che dispone la ritenuta del 4 per mille per ogni mandato
od ordinativo ammesso a pagamento presso